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TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Sentenza n. 1933/2021 del 06-10-2021

principi giuridici

In tema di condominio, i balconi aggettanti, sporgendo dalla facciata dell'edificio senza svolgere funzione di sostegno o copertura necessaria, costituiscono un prolungamento dell'appartamento cui accedono e rientrano nella proprietà esclusiva del titolare di quest'ultimo, non applicandosi ad essi l'art. 1125 c.c.

La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese processuali, con conseguente obbligo per il giudice d'appello di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Infiltrazioni da Balconi Aggettanti: Profili di Proprietà e Responsabilità


La pronuncia in commento trae origine da una controversia relativa a infiltrazioni d'acqua verificatesi in un immobile. Il proprietario di un'unità immobiliare sita al primo piano di un edificio aveva citato in giudizio i proprietari dell'appartamento sovrastante, al secondo piano, lamentando danni ai propri balconi a causa di infiltrazioni provenienti dall'immobile di questi ultimi. I convenuti, oltre a contestare la domanda risarcitoria, avevano formulato domanda riconvenzionale, chiedendo la rimozione di tende da sole ancorate alla soletta del balcone aggettante sovrastante, di loro proprietà, e il ripristino dello stato dei luoghi.
Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda principale, condannando i proprietari dell'appartamento al secondo piano al risarcimento dei danni. Tale decisione veniva appellata dai soccombenti, i quali contestavano, tra l'altro, la legittimazione attiva del proprietario dell'appartamento al primo piano, sostenendo che il balcone aggettante, da cui provenivano le infiltrazioni, costituiva un prolungamento dell'unità immobiliare sovrastante e, pertanto, era di loro proprietà esclusiva.
Il Tribunale, in sede di appello, ha riformato integralmente la sentenza di primo grado. In primo luogo, ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ritenendo che l'atto di gravame contenesse una chiara individuazione delle questioni contestate e delle relative doglianze. Nel merito, il Tribunale ha accolto le censure degli appellanti, rilevando che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, i balconi aggettanti, sporgendo dalla facciata dell'edificio e non svolgendo alcuna funzione di sostegno o copertura, costituiscono un prolungamento dell'appartamento cui accedono e rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari di quest'ultimo. Di conseguenza, il proprietario dell'appartamento al primo piano non poteva vantare alcun diritto risarcitorio per i danni subiti dal soffitto del balcone aggettante, in quanto tale elemento strutturale era di proprietà esclusiva dei proprietari dell'appartamento sovrastante.
Inoltre, il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale, condannando il proprietario dell'appartamento al primo piano alla rimozione delle tende da sole ancorate alla soletta del balcone aggettante e al ripristino dello stato dei luoghi. Il giudice d'appello ha evidenziato che l'ancoraggio delle tende era avvenuto senza il consenso dei proprietari del balcone, violando il loro diritto di proprietà esclusiva. Il Tribunale ha precisato che l'appellato non aveva tempestivamente eccepito di aver installato le tende con il consenso dei proprietari del piano sovrastante, né aveva formalmente eccepito l'usucapione della relativa servitù.
La riforma della sentenza di primo grado ha comportato, infine, la rideterminazione delle spese processuali, che sono state poste integralmente a carico del proprietario dell'appartamento al primo piano, risultato soccombente in entrambi i gradi di giudizio.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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